Kairos
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1.1
E' costituita la società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KAIROS". La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8.11.1991 n.381.
Articolo 1.2
La sede della società è posta in Comune di Abbiategrasso. La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.
Articolo 1.3
La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.
Articolo 2.1
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.
Articolo 2.2
Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:
Articolo 2.3
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.
Articolo 2.4
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.
TIOLO II
SCOPO - OGGETTO
Articolo 3.1
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del primo comma lettera b) dell'art. 1 della Legge 8.11.1991 n. 381.
Articolo 3.2
La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di
lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa sociale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La società puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.
La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.
Articolo 4.1
Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 alla lettera b).
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive nel campo dei servizi della ristorazione, dei viaggi, del benessere della persona e delle attività artigianali, oltre a condurre tutte le attività per conto terzi e servizi per Enti Pubblici e Privati nelle quali realizzare l’integrazione lavorativa e sociale di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell’art. 4 della Legge 381/91 con particolare attenzione a persone, anche tossicodipendenti, assoggettate a provvedimenti di carcerazione o altro da parte dell’Autorità Giudiziaria. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:
La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegnerà altresì ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo. La società per il raggiungimento degli scopi sociali di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro, per la sola indicazione
esemplificativa:
Articolo 5.1
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
TIOTO III
SOCI
Articolo 6.1
Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persone fisiche i soci devono essere almeno nove.
Articolo 6.2
Sono soci cooperatori coloro che:
Articolo 6.3
Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge. Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.
Articolo 6.4
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
Articolo 6.5
I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.
Articolo 6.6
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Articolo 6.7
L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 Cod. Civ. in ragione dell'interesse della cooperativa:
I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale. A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra. L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto. Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio. Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 Cod. Civ.
Articolo 6.8
Possono essere soci anche:
Articolo 6.9
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.
Articolo 6.10
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Articolo 6.11
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:
Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:
Articolo 6.12
La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:
La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.
Articolo 6.13
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".
Articolo 7.1
E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o
connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto. Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE
Articolo 8.1
La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.
Articolo 9.1
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non puo' essere parziale.
Articolo 9.2
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento Interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.
Articolo 10.1
I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente
stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.
Articolo 11.1
L'esclusione del socio può aver luogo:
L'esclusione è deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.
Articolo 12.1
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.
Articolo 13.1
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
Articolo 13.2
La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.
Articolo 13.3
Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.
Articolo 14.1
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Articolo 15.1
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).
Articolo 15.2
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla
riscossione medesima.
Articolo 15.3
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.
Articolo 16.1
In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.
TITOLO V
SOCI SOVVENTORI
Articolo 17.1
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", cheinvestono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.
Articolo 17.2
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
Articolo 17.3
A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti piu' di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.
Articolo 17.4
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.
Articolo 17.5
Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.
Articolo 17.6
I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.
Articolo 17.7
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:
TITOLO VI
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Articolo 18.1
La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, puo'emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al
valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.
Articolo 18.2
All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:
TITOLO VII
TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI
Articolo 19.1
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno",
redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
Articolo 19.2
Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.
Articolo 19.3
Il "Regolamento Interno" puo' definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Articolo 19.4
Il "Regolamento Interno" puo' definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
Articolo 19.5
Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.
Articolo 20.1
Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi
soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.
Articolo 20.2
E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 21.1
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.
Articolo 22.1
Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:
Articolo 22.2
Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Articolo 22.3
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie
azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante e' irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.
Articolo 23.1
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.
Articolo 23.2
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le sommedovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.
Articolo 23.3
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:
Articolo 23.4
Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.
Articolo 23.5
Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
Articolo 23.6
La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
Articolo 23.7
L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
Articolo 23.8
E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.
TITOLO IX
ORGANI SOCIALI
Articolo 24.1
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) il Revisore, se nominato;
e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
DECISIONI DEI SOCI
Articolo 25.1
Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve
essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affigersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.
Articolo 25.2
L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione
dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di
telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.
Articolo 25.3
L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il
presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di
collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.
Articolo 25.4
E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per il caso di assemblea totalitaria.
Articolo 25.5
Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.
Articolo 25.7
Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.
Articolo 26.1
L'Assemblea:
Articolo 26.2
L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
Articolo 26.3
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci
sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.
Articolo 27.1
In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti nell'adunanza. Quando l'oggetto della delibera è lo scioglimento anticipato, il cambiamento dello scopo sociale e dell'oggetto, la trasformazione del tipo o la fusione della società, l'approvazione dei regolamenti interni, l'assemblea è ritenuta valida tanto in prima che in seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.
Articolo 28.1
Le votazioni devono essere palesi.
Articolo 29.1
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni Euro 5.000,00.= (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.
Articolo 29.2
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge,ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può
rappresentare più di tre soci.
Articolo 29.3
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Articolo 29.4
Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.
Articolo 29.5
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.
Articolo 29.6
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrano, due scrutatori.
Articolo 29.7
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Articolo 29.8
Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.
Articolo 29.9
Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Articolo 29.10
Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni.L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:
Articolo 29.11
Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.
TITOLO X
ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 30.1
La società sarà amministrata o da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da due membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.
Articolo 30.2
Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 30.3
L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.
Articolo 30.4
L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.
Articolo 30.5
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.
Articolo 30.6
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Articolo 30.7
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
Articolo 30.8
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in
modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Articolo 30.9
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Articolo 30.10
Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 30.11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.
Articolo 30.12
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Articolo 30.13
Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 30.14
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:
a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in
genere;
f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.
Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.
Articolo 30.15
Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Articolo 30.16
Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.
Articolo 30.17
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Articolo 30.18
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 31.1
L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nell'ambito e per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti. Il Presidente ed i Consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Articolo 31.2
L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 32.1
Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.
Articolo 32.2
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con
delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.
Articolo 32.3
Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione.
Articolo 32.3
L'incarico di controllo contabile sarà conferito quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'Assemblea. L'Assemblea può conferire l'incarico di controllo legale dei conti alternativamente ad un revisore contabile ad una Società di revisione o ad un Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni di Legge; in ogni caso per il conferimento dell'incarico, per i poteri, funzioni e competenze dei suddetti organi si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di società per azioni.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 33.1
Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.
Articolo 33.2
La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
Articolo 33.3
Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.
Articolo 33.4
Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.
Articolo 33.5
Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Articolo 33.6
La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Articolo 33.7
Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.
TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 34.1
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Articolo 35.1
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
Articolo 35.2
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 36.1
L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.
Articolo 37.1
Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Articolo 38.1
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
F.to DALLA RIVA Cesare
F.to CORTI Giampiero
F.to BERARDINO Michele
F.to Silvia Maria TONTI
F.to GULLI' Maurizio
F.to DI GREGORIO Paolo
F.to BERARDINO Giuseppe
F.to Manuela PIRETTA
F.to Massimo TOFONI Notaio
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Milano, 30 gennaio 2008 (bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I. ) Allegato "B" al N. 12663 di Racc.